STUDIO ZEPPI SOLUZIONI ENERGETICHE
di Zeppi, Cesaretti, Zanzani

Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Tra le novità del D.L. 63/2013 abbiamo il cambiamento del nome dell’attestato di certificazione energetica (ACE) che col nuovo decreto viene a chiamarsi attestato di prestazione energetica (APE). Il decreto del Governo Letta definisce l’attestato di prestazione energetica come quel documento “redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti (i certificatori energetici) che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica”.

Per quanto tempo è valido l’attestato di prestazione energetica?
Come l’attestato di certificazione energetica, anche l’attestato di prestazione energetica ha una scadenza decennale a partire dalla data del rilascio, e dopo la quale esso va rinnovato per avere valore legale. Il rinnovo dell’attestato di prestazione energetica deve essere effettuato anche tutte le volte che sull’immobile in oggetto avvengano ristrutturazioni di una certa portata, in grado quindi di modificarne la prestazione energetica complessiva.
In base all’art 6 del D.L. 63/2013, comma 5 “L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.”

Nel caso di interi edifici e condomini, L’attestato di prestazione energetica può essere cumulativo, nel senso che esso può riguardare molteplici unità immobiliari , con la medesima destinazione d’uso, componenti il medesimo edificio che sia dotato di un impianto di riscaldamento (e/o raffrescamento) centralizzato.
Per cui, un edificio condominiale dovrà dotarsi di molteplici attestati di prestazione energetica se le unità immobiliari hanno differente destinazione d’uso.
Art.6 D.L. 63/2013, comma 4 “L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.”.

Quando è necessario l’attestato di prestazione energetica?
L’attestato di prestazione energetica diviene obbligatorio su tutto il territorio nazionale nel caso di:
nuove costruzioni,
vendite immobiliari,
locazioni immobiliari,
negli edifici della P.A. aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m2.
L’art.6 del D.L. 63/2013 è propriamente dedicato all’attestato di prestazione energetica.
Questo articolo cita testualmente al comma 1: “L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.
Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e' prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1.
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Quali sanzioni per chi non si dota dell’attestato di prestazione energetica?
In base all’art.12 del D.L. 63/2013
Al comma 3, Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Comma 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Comma 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

Comma 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Comma 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Codice: APE

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