STUDIO ZEPPI SOLUZIONI ENERGETICHE
di Zeppi, Cesaretti, Zanzani

Detrazione fiscale 65% per IMPIANTI A BIOMASSE
- Semplificata la procedura per l'agevolazione fiscale di caldaie, stufe e caminetti a legna e/o pellet -
É stata appena pubblicato la guida di #ENEA per la detrazione fiscale degli impianti a biomassa secondo il comma 347. Tale atto risulta un'importante semplificazione che permette di accedere alla detrazione fiscale Irpef/Irap senza dover ricorrere alla riqualificazione energetica totale dell'edificio (comma 344) ed alla redazione dell'APE.
Restano invariati i requisiti minimi quali l'esistenza dell'edificio (deve essere già accatastato) e l'impossibilità di detrarre quota parte di eventuali ampliamenti.
Importante segnalare che l’intervento può configurarsi sia come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico che nuova installazione, sugli edifici esistenti certificando un rendimento non inferiore all’85%.
Rimane il dubbio sulla classificazione del generatore in base al DLgs 152/2006 ma presumibilmente dovrà essere certificata la “classe 5” (secondo la UNI EN 303-5 2012) come già specificato nella FAQ Enea n. 27.
Al cliente intenzionato a riqualificare il proprio impianto di riscaldamento non rimane che affidarsi ad un buon termotecnico capace di valutare se sia più conveniente la #Detrazione al 65% in 10 anni oppure il #ContoTermico da riscattare in 2 anni.

Pubblicato il 08 aprile 2015Categoria: News
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